Pianificazione e governo del Territorio

– Atti di governo del territorio – Piani Regolatori
Trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica – documentazioni

 

 – Ultimo aggiornamento effettuato il 16/05/2022 –

 

ART. 15 L.R. 8/2012

Piani regolatori d’area. Espropriazioni

1. L’IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all’azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l’individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all’incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all’Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all’articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l’IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell’adeguamento alle linee guida annuali di cui all’articolo 14.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l’Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d’area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall’approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell’area e prevede, tra l’altro, in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d’area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l’area interessata.
Entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d’area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l’albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d’area e lo invia all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s’intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d’area si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell’organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell’Istituto, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell’adozione dei piani regolatori d’area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l’approvazione del piano regolatore d’area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all’eventuale occupazione ed all’espropriazione sono di esclusiva competenza dell’Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell’articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall’articolo 3, comma l, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.