Interventi straordinari e di emergenza

D.Lgs 33/2013

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) (lettera soppressa dall’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

L’IRSAP non adotta provvedimenti di cui al sopra enunciato art. 42 del D.Lgs 33/2013.

Gli affidamenti ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i sono pubblicati nella sezione “Bandi di Gara, Avvisi e Contratti”

 

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 – Ultimo aggiornamento effettuato il 16/05/2022 –