Procedura per la segnalazione e garanzia dei segnalanti
QUADRO NORMATIVO
La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dalla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. dell’IRSAP.
Com’è noto, l’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 aveva inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta una misura per favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Con l’art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179 è stato modificato e sostituito il testo dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 24/2023 con decorrenza dal 15 luglio 2023.
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
L’IRSAP ha predisposto specifiche politiche, procedure e strumenti, nel rispetto delle leggi e indicazioni europee, nazionali e di settore al fine di garantire la piena ed integrale tutela al segnalante, ivi compreso il corretto trattamento dei dati personali dello stesso.
L’adozione di tali attività è stata prevista da ultimo dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. 2026-2028 dell’IRSAP, adottato con Deliberazione del C.d.A. (assunta dal C.S.) n. 1 del 28/01/2026, in particolare a quanto indicato nel punto 6.1.13 Whistleblowing.
CHE COSA È IL WHISTLEBLOWING
È l’atto di segnalare, divulgare ovvero denunciare al proprio datore di lavoro, all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui un soggetto è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Tale azione è definita whistleblowing che in inglese significa sussurrare, in quanto la procedura di segnalazione tutela la segretezza e la riservatezza del segnalante in modo che questi non abbia ripercussioni negative sulla propria vita o sul proprio lavoro.
CHI PUÒ SEGNALARE?
Hanno diritto a procedere ad una segnalazione tutte le persone previste dalla legge ed in particolare le seguenti categorie:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tanto con rapporto di lavoro di diritto privato che a regime pubblicistico, nonché degli enti pubblici economici e di altri enti di diritto privato in controllo pubblico;
- i lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono attività lavorativa per il settore pubblico oppure presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico
A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
La recente normativa appresta tutela anche ai seguenti soggetti diversi dal segnalante:
- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorita’ giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché’ agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA
Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le segnalazioni, compresi i fondati sospetti, di violazione delle normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente.
Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti che possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici).
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
In particolare, possono essere oggetto di segnalazione:
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità;
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE richiamata dal d.lgs. n. 24/2023.
Non sono prese in considerazione le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
I soggetti del settore pubblico considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.
LE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
La normativa nazionale, incluse le recenti indicazioni dell’ANAC, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:
- Canale interno della Pubblica Amministrazione attraverso le seguenti modalità:
- in forma scritta
- utilizzando la piattaforma informatica indicata e utilizzabile nella presente pagina, che rappresenta sempre l’opzione migliore e preferibile per ogni segnalazione, anche e soprattutto in termini di garanzia per il segnalante stesso
- in forma scritta
oppure
- presentando segnalazione cartacea, da consegnare brevi manu al RPCT o a soggetto dallo stesso delegato, che ne rilascerà apposita ricevuta. In tal caso il segnalante dovrà produrre n. 3 buste: La segnalazione e i documenti rilevanti (da numerare come “Busta 1” con la dicitura “SEGNALAZIONE”). Seconda busta: Contiene i dati identificativi del segnalante e la copia del documento d’identità (da numerare come “Busta 2” con la dicitura “Riservato RPCT”). Terza busta (Esterna): racchiude le prime due e deve riportare la dicitura “Riservato confidenziale segnalazione whistleblowing” indirizzata al gestore della segnalazione (RPCT). Tutta la documentazione pervenuta sarà custodita in un armadio chiuso nella stanza del RPCT, facendo attenzione a separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione, la quale sarà eventualmente affidata al funzionario deputato agli approfondimenti istruttori. La busta esterna sarà oggetto di protocollazione riservata senza identificazione del segnalante.
- in forma orale,
nelle more dell’attivazione da parte dell’amministrazione di linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati, la segnalazione orale potrà avvenire, su richiesta della persona segnalante, previa fissazione di appuntamento, mediante un incontro diretto con il “Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza”, da fissare entro un termine ragionevole dalla richiesta.
Si specifica che, come indicato nelle linee guida dell’ANAC, tali incontri saranno obbligatoriamente soggetti a obbligo di tracciamento e a sottoscrizione di apposito verbale. Gli incontri devono avvenire in un “luogo idoneo” (anche esterno all’ente) da concordare con il RPCT e devono essere verbalizzati anche con l’ausilio del personale addetto della struttura di supporto e sottoscritti dal segnalante, che ha il diritto di verificare e rettificare la trascrizione.
Previa acquisizione del consenso del segnalante, la segnalazione verrà poi inserita nella piattaforma informatica in dotazione all’Ente e il RPCT gestirà la segnalazione tramite la piattaforma stessa, acquisendo apposito codice identificativo di accesso che verrà rilasciato al segnalante, in modo da poter proseguire le interlocuzioni e accedere alla segnalazione tramite il sistema informatizzato.
In conformità alle linee guida dell’ANAC, l’Ente riterrà definitivamente inadeguate eventuali segnalazioni inoltrate per posta elettronica (PEO/PEC), che non verranno trattate sotto il regime della procedura di whistleblowing ma in regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità di garantire efficaci misure di mitigazione del rischio di protezione dell’identità del segnalante, anche in considerazione della struttura organizzativa dell’Ente.
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica;
- Denuncia all’Autorità giudiziaria.
LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL SEGNALANTE
La procedura di whistleblowing prevede un sistema di protezione del segnalante che comprende:
-La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
-La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.
-Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.
-La tutela dei dati personali del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione
La legge vieta, in generale, la possibilità di procedere a rinunce e/o transazioni – non sottoscritte in sede protetta – dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.
Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del segnalante, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.
IMPEGNI DI IRSAP
Sulla base delle politiche interne e delle procedure adottate l’Ente si impegna a predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative affinché l’identità del segnalante non venga rilevata e sarà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
L’IRSAP dichiara altresì che nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non sarà consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:
– deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione.
L’IRSAP tiene anche a precisare che l’attivazione della presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.
Determina n. 194 del 24/10/2023
Informativa completa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni di illecito
| QUALI SONO I TUOI DIRITTI? |
È tuo diritto chiederci: se abbiamo tuoi dati, di non usarli, di darteli o trasferirli ad altri, di correggerli o cancellarli, di avere l’informativa completa che puoi chieder via mail
Per far valere i tuoi diritti puoi contattare IRSAP (richiedi il modulo) o puoi rivolgerti al Garante Privacy o all’Autorità Giudiziaria.
IL RUOLO DELL’ENTE.
IRSAP SICILIA è il titolare del trattamento, cioè chi gestiste i tuoi dati.
Il Responsabile per la protezione dati può essere contattato all’indirizzo: ev@studiolegalevitelli.it
QUALI DATI TI CHIEDIAMO?
Il nome ed il cognome, le informazioni (tue o di terzi) che inserirai nel modulo online, nonché i dati informatici necessari per la gestione del portale e del servizio.
PERCHÉ TI CHIEDIAMO I DATI?
Per permetterti di segnalare un illecito, come prevede la legge.
In caso di segnalazione anonima saranno trattati soltanto i tuoi dati informatici di connessione al portale (log).
È OBBLIGATORIO DARCI I TUOI DATI?
Se intendi segnalare un illecito è obbligatorio. Le comunicazioni false possono comportare provvedimenti disciplinari o penali.
CHI UTILIZZA I TUOI DATI?
I dati sono trattati da: a) Ufficio anticorruzione e trasparenza; b) Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale; c) soggetti previsti per legge.
COME E QUANDO UTILIZZIAMO I TUOI DATI
Sono utilizzati strumenti informatici. I dati obbligatori li conserviamo per tutto il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre i termini di legge. In caso di segnalazione anonima i dati saranno conservati esclusivamente in caso di instaurazione di un procedimento di verifica dell’illecito
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Segnalazioni di illecito
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