Procedura per la segnalazione e garanzia dei segnalanti

QUADRO NORMATIVO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dalla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. dell’IRSAP.

Com’è noto, l’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 aveva inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta  una misura per  favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l’art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179 è stato modificato e sostituito il testo dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 24/2023 con decorrenza dal 15 luglio 2023.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

L’IRSAP ha predisposto specifiche politiche procedure e strumenti, nel rispetto delle leggi e indicazioni europee, nazionali e di settore al fine di garantire la piena ed integrale tutela al segnalante, ivi compreso il corretto trattamento dei dati personali dello stesso.

L’adozione di tali attività è stata prevista da ultimo dalla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. 2023-2025 dell’IRSAP, adottato con Deliberazione del C.d.A. (assunta dal C.S.) n. 7 del 28/03/2023, in particolare a quanto indicato nel punto 6.1.13 Whistleblowing.

 

CHE COSA È IL WHISTLEBLOWING

È l’atto di segnalare, divulgare ovvero denunciare al proprio datore di lavoro, all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui un soggetto è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tale azione è definita whistleblowing che in inglese significa sussurrare, in quanto la procedura di segnalazione tutela la segretezza e la riservatezza del segnalante in modo che questi non abbia ripercussioni negative sulla propria vita o sul proprio lavoro.

 

CHI PUÒ SEGNALARE?

 

Hanno diritto a procedere ad una segnalazione tutte le persone previste dalla legge ed in particolare le seguenti categorie:

  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tanto con rapporto di lavoro di diritto privato che a regime pubblicistico, nonché degli enti pubblici economici e di altri enti di diritto privato in controllo pubblico;
  • i lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono attività lavorativa per il settore pubblico oppure presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per il settore pubblico;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le segnalazioni, compresi i fondati sospetti, di violazione delle normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente.

Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti che possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici).

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

In particolare possono essere oggetto di segnalazione:

  • Illeciti civili;
  • Illeciti amministrativi;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  • Illeciti penali;
  • Illeciti contabili;
  • Irregolarità;
  • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE richiamata dal d.lgs. n. 24/2023.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

I soggetti del settore pubblico considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

 

LE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

La normativa nazionale, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

  • Canale interno della Pubblica Amministrazione (cioè quello utilizzabile nella presente pagina web) e che deve essere il canale preferenziale;
  • Canale esterno presso ANAC;
  • Divulgazione pubblica;
  • Denuncia all’Autorità giudiziaria.

 

LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL SEGNALANTE

La procedura di whistleblowing prevede un sistema di protezione  del segnalante che comprende:

-La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

-La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

-Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

-La tutela dei dati personali del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione

La legge vieta, in generale, la possibilità di procedere a rinunce e/o transazioni – non sottoscritte in sede protetta – dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del segnalante, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

 

IMPEGNI DI IRSAP

Sulla base delle politiche interne e delle procedure adottate l’Ente si impegna a predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative affinché l’identità del segnalante non venga rilevata e sarà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

L’IRSAP dichiara altresì che nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non sarà consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

– deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione.

L’IRSAP tiene anche a precisare che l’attivazione della presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

IRSAP TIENE AI TUOI DATI PERSONALI

QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
È tuo diritto chiederci: se abbiamo tuoi dati, di Per far valere i tuoi diritti puoi contattare non usarli, di darteli o trasferirli ad altri, di IRSAP (richiedi il modulo) o puoi rivolgerti al correggerli o cancellarli, di avere l’informativa Garante Privacy o all’Autorità Giudiziaria.
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Il Responsabile per la protezione dati può essere contattato all’indirizzo: ev@studiolegalevitelli.it
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Segnalazioni di illecito

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