Oneri Informativi per Cittadini e Imprese (vecchio)

L’articolo 7, della legge 11 novembre 2011 n. 180 “Statuto delle Imprese” e il successivo articolo 34 del d.lgs. 33/2013, hanno disposto per l’amministrazione l’obbligo di pubblicare i regolamenti, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici, che devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Allo stato, tali disposizioni non risultano applicabili all’IRSAP, in quanto non si rilevano particolari oneri informativi  da evidenziare.