11 luglio 2018 |
D. In merito alla gara in oggetto può dirmi se dichiarando di subappaltare la categoria OS24 occorre indicare la terna dei subappaltatori?
R. Il comma 6 dell’art. 105 del Codice degli appalti prevede che è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Le lavorazioni previste nella categoria OS24, essendo l’importo previsto in progetto inferiore al 10% (o a 150 mila euro), possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, senza la necessaria qualificazione. La mancata indicazione della terna di subappaltatori, pertanto, non costituisce motivo di esclusione, ma impedirebbe all’eventuale aggiudicatario l’affidamento in subappalto.
|
|
4 luglio 2018 |
D. Si chiede se per la partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, bisogna conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario con scrittura privata autenticata,o verrà richiesta successivamente in caso di eventuale aggiudicazione?
R. Il Disciplinare di gara, a pag. 22, prevede che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, debba essere presentata una dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Si ricorda, infine, che, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. |
|
27 giugno 2018 |
D. Le lavorazioni previste nel disciplinare di gara sono: Categ. OG3 prevalente a qualificazione obbligatoria, la categoria OG11 Classifica II, scorporabile e subappaltabile, OS24 Classifica I scorporabile e subappaltabile.
La ns. ditta partecipa in avvalimento, relativamente alle categorie OG3 ed OS24.
Essendo prevista anche la categoria OG11 classifica II, appartenente alle categorie specialistiche, possaimo subappaltare l’intero importo ?, e quindi partecipare alla gara?
R. NO. L’art. 105 del Codice, in particolare l’ultimo periodo del secondo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. Il successivo comma 5 prevede che “.. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”
Le opere di cui all’art. 89, comma 11, sono state individuate con il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 e tra queste rientra anche la categoria OG11.
Ne deriva che la categoria OG11, è subappaltabile solo nei limiti del 30% delle opere previste nella medesima categoria e quindi sino al massimo di € 126.510 (30% di € 421.720,00) e non sino al 30% dell’importo complessivo.
|
|
22 giugno 2018 |
D. In riferimento alla gara in oggetto, possedendo l’OG1 di III^BIS, l’OG3 di II^ e l’OG11 di II^, possiamo partecipare a detta procedura aperta ?
DICHIARANDO
a) di subappaltare la quota parte della categoria OG3 (il 30% dell’importo) ed incrementando del 20 % l’OG 3 di II^
b) di subappaltare interamente la categoria OS24
NOSTRE QUALIFICHE SOA
OG 1 III^ BIS €. 1.500.000,00
OG 3 II^ INCREMENTATA DEL 20 % €. 619.748,40
SUB APPALTO OG 3 30% DI €. 937.312,50 €. 281.193,75
OG 11 DI II^ €. 516.457,00
IMPORTO TOTALE €. 1.417.399,15 SUPERIORE ALLA SOMMA DI OG3 E OG 11 DI GARA UGUALE A €. 1.359.032,50.
R. Il 1° comma dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore, prevede che “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. Le successive evoluzioni normative consentono al concorrente non in possesso delle qualificazioni per le categorie scorporabili, di ricorrere al cosiddetto subappalto “necessario” già in fase di partecipazione alla gara.
Da ciò deriva che, limitatamente alla categoria prevalente, fatti salvi gli ulteriori istituti previsti dal citato art. 92 (Riunioni temporanee di imprese), ai fini della qualificazione dei concorrenti, il possesso di tale requisito non può essere mutuato con l’affidamento in subappalto.
|
|
5 giugno 2018 |
D. Avendo la categoria prevalente OG3, classifica IV bis e categoria scorporabile OG11, classifica I, si chiede se è possibile partecipare, subappaltando la parte rimanente delle opere OG11 che è meno del 30% complessivo.
R. L’art. 105 del Codice, in particolare l’ultimo periodo del secondo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. Il successivo comma 5 prevede che “.. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”
Le opere di cui all’art. 89, comma 11, sono state individuate con il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 e tra queste rientra anche la categoria OG11.
Ne deriva che la categoria OG11, è subappaltabile solo nei limiti del 30% delle opere previste nella medesima categoria e quindi sino al massimo di € 126.510 (30% di € 421.720,00) e non sino al 30% dell’importo complessivo.
|
|
1 giugno 2018 |
D. In merito alla gara di cui in oggetto, si chiede se la categoria OG11 richiesta per la II classifica è subappaltabile per intero al 100%. Si chiede inoltre in merito all’indicazione della terna subappaltatori art. 105, se devono fare dichiarazione o basta solamente l’indicazione della terna.
R. Sul primo punto si osserva:
l’art. 105 del Codice, in particolare l’ultimo periodo del secondo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. Il successivo comma 5 prevede che “.. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”
Le opere di cui all’art. 89, comma 11, sono state individuate con il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 e tra queste rientra anche la categoria OG11.
Ne deriva che la categoria OG11, è subappaltabile solo nei limiti del 30% delle opere previste nella medesima categoria e quindi sino al massimo di € 126.510 (30% di € 421.720,00).
Sul 2° punto si osserva
Il comma 6 dell’art. 105 del Codice degli appalti prevede che è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Il bando non prevede ulteriori obblighi rispetto a quanto previsto dall’art. 105.
|
|
29 maggio 2018 |
D. In riferimento alla gara in oggetto chiediamo se possedendo l’OG1 IVBIS e l’OG11 I, possiamo partecipare dichiarando:
di subappaltare interamente la categoria OS24 (che non è verde vincolato?),
- per l’OG1 usufruire dell’incremento di categoria del 20%
- subappaltare la restante parte non possedendo la restante classifica II, come richiesto dal bando
R. Preliminarmente si comunica che come da avviso di rettifica, pubblicato in data odierna, il bando prevede la categoria OG3 e non la OG1, per cui decade tutto il ragionamento proposto.
Le lavorazioni previste nella categoria OS24, essendo l’importo previsto in progetto inferiore al 10% (o a 150 mila euro), possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, senza la necessaria qualificazione.
L’indicazione nel bando è utile ai fini dell’eventuale subappalto
|
|
29 maggio 2018 |
Il RUP, con nota n. 15140 del 28 maggio 2018 ha segnalato la presenza di un refuso nel bando dove è stata, erroneamente indicata la categoria OG01, anzichè OG03. Il bando è stato corretto e, pertanto, invitiamo a consultare la versione aggiornata
|
|
29 maggio 2018 |
D. Relativamente ai requisiti di partecipazione, si chiede, diversamente da quanto riportato dal bando di gara, se per la categoria scorporabile OS24 essendo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori, non occorre nessuna qualificazione e può essere eseguita direttamente dall’affidatario
R. Le lavorazioni previste nella categoria OS24, essendo l’importo previsto in progetto inferiore al 10% (o a 150 mila euro), possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, senza la necessaria qualificazione.
L’indicazione nel bando è utile ai fini dell’eventuale subappalto
|
|