Accesso civico generalizzato FOIA

Denominazione del procedimento: 

Richiesta generalizzata di accesso (F.O.I.A. – Freedom of information act),entrata in vigore il 23/12/2016.

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi:  L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del F.O.I.A. (Freedom of information act) di origine anglosassone,  è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013. La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di  tutela dei diritti dei cittadini  e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il  legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali,  secondo quanto previsto all’art. 5-bis, co.3;  i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che  la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.

Fonti normative:  D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:  Settori e Servizi dell’IRSAP competenti per materia, con ricezione/registrazione della richiesta all’Ufficio Protocollo IRSAP.

Responsabile del procedimento:  Tutti i responsabili dei Settori e Servizi dell’IRSAP competenti per specifici procedimenti, su ricezione della richiesta dal parte dell’Ufficio Protocollo IRSAP.

Modulistica, documenti da allegare e accesso agli uffici di riferimento per le informazioni sul procedimento:

Richiesta di accesso civivo generalizzato

Documenti da allegare alla richiesta, in carta semplice: fotocopia allegata di documento di riconoscimento (con l’esclusione del richiedente che effettua la consegna personalmente presso l’IRSAP). La richiesta in carta semplice, firmata, e gli allegati, possono essere inviati per posta ordinaria all’IRSAP – Via Ferruzza, 5 – 90124 Palermo (PA) o consegnati direttamente all’Unità Organizzativa responsabile della ricezione – registrazione oppure, con firma digitale, inviati tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.irsapsicilia.it.

Termine  per la conclusione del procedimento:
30 giorni

Gli elementi essenziali del procedimento si rilevano dalla Determinazione A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1309 del 28/12/2016 :accedi alla pagina web.

Scarica le linee guida recanti indicazioni operative sull’accesso civico generalizzato

Strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale:
Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di Palermo ovvero ricorso al Difensore civico competente territorialmente, per il riesame della richiesta.

I tempi di attivazione del procedimento on-line sono previsti nel piano di informatizzazione dell’Ente  

Costo:

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Per l’esame di documenti con rilascio di copia conforme all’originale autenticata occorre specifica marca da bollo.

Potere sostitutivo in caso di inerzia:  Responsabile anticorruzione e trasparenza